Art. 3.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale della Lombardia adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

 

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      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

          b) le specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot machines;

          c) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          d) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.